Rinnovato il contratto collettivo nazionale Feniof

Alessandro Bosi, segretario nazionale Feniof.

Venerdì 28 aprile 2017 è stata posta la firma all’ipotesi di accordo del contratto collettivo nazionale per il personale dipendente da imprese esercenti l’attività funebre, sottoscritto da Feniof e Confcommercio unitamente a Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. Il 20 maggio 2017 è stata sciolta la riserva da parte dei sindacati, con le ratifiche delle relative confederazioni nazionali, e pertanto l’accordo è immediatamente esecutivo. Feniof ci ha inoltre informato che è stata fissata per metà giugno (quando questa rivista sarà già stampata) la firma definitiva del Ccnl ratificando le previsioni dell’ipotesi di accordo.
Abbiamo chiesto ad Alessandro Bosi, segretario nazionale Feniof, di parlarci dei punti salienti di questo rinnovo.

 

Segretario, è stata recentemente sottoscritta l’ipotesi di accordo per il Ccnl Feniof. Quanto è durata la contrattazione e quali problemi avete dovuto affrontare?

La contrattazione per il rinnovo del Ccnl è stata avviata negli ultimi mesi del 2016 per concludersi il 28 aprile 2017 con la sigla dell’ipotesi di accordo. Relativamente ai problemi, molteplici, ritengo sia stato determinante l’intervento del presidente della commissione affari sindacali di Feniof, il dottor Massimo Benetti, che come di consueto ha saputo condurre la trattativa avanzando richieste e accettando, dove possibile, le proposte della controparte sindacale, nel pieno rispetto delle esigenze della parte datoriale ma anche dei lavoratori. Si tratta di un lavoro non semplice, da condurre con attenzione ed equilibrio, e credo che gli effetti di tutto ciò siano ben riassunti nell’articolato di questo rinnovo contrattuale.

Massimo Benetti, presidente della commissione affari sindacali di Feniof.

Fino a quando durerà il nuovo Ccnl?

Questa è una delle novità positive. La durata contrattuale non sarà triennale, come in passato, ma quadriennale e dunque scadrà il 31 dicembre 2020. Gli effetti dell’articolato contrattuale e degli aumenti retributivi si avranno quindi su 4 e non su 3 anni.

 

Cosa può dirci sul fronte delle novità contrattuali?

Sono davvero tante e, in alcuni casi, veramente significative. Sul fronte delle indennità di reperibilità, per esempio, sono stati rivisti gli importi introdotti nel precedente rinnovo modificandoli dai precedenti 13 euro a 8 euro per i periodi dal lunedì al venerdì e dai precedenti 25 euro ai 16 euro per i fine settimana. Solo se il dipendente è chiamato a effettuare la prestazione vanno aggiunti ulteriori 5 euro (9 nei weekend) agli 8 euro (o 16 se nei weekend). Di fatto si abbassano di 5 e 8 euro le precedenti indennità di reperibilità, tornando agli importi del precedente contratto, solo nei casi di effettiva chiamata del lavoratore negli orari di reperibilità. Questo aspetto ci sembra importante e nelle aziende di piccole e medie dimensioni, nelle quali per garantirsi l’operatività fuori orario di lavoro spesso si riconoscono tali indennità tutti i giorni, può rappresentare un elemento estremamente positivo.

Essendoci stati contenziosi in passato, abbiamo inteso chiarire che la prestazione del lavoratore chiamato in regime di reperibilità comincia non dal momento della chiamata, ma dal momento in cui si presenta sul luogo di lavoro. È stato altresì chiarito che, quando la prestazione inizia durante il periodo di reperibilità e prosegue nell’orario normale di lavoro, vengono retribuite come lavoro straordinario solo le ore effettivamente lavorate nell’arco temporale di reperibilità.

Esempio: l’orario ordinario di lavoro inizia alle 8 del mattino, ma il lavoratore viene chiamato a intervenire alle 6. In questo caso sono retribuite come straordinarie le 2 ore, dalle 6 alle 8, ma non l’ora tra le 8 e le 9 in quanto rientrante nell’orario ordinario di lavoro. Per tutti gli altri casi resta vigente la regola che, a prescindere dalla durata dell’intervento in reperibilità, vengono comunque retribuite 3 ore (anche se il lavoratore interviene per una), ma solo le ore effettivamente lavorate vanno nel computo delle ore straordinarie. Quest’ultima disposizione (che aiuta a tenere bassi il monte ore degli straordinari) era già stata introdotta nel precedente rinnovo, ma purtroppo abbiamo la sensazione che non sia stata pienamente compresa da tutte le imprese che applicano il nostro Ccnl. Ed è un peccato, perché si tratta di una disposizione molto importante che può aiutare a evitare problemi sia di natura sindacale sia di rispetto delle normative vigenti in materia di lavoro.

 

Ulteriori novità?

Per quanto riguarda le ferie, oltre al diritto di almeno 2 settimane all’anno, è stata spostato a 24 mesi il periodo massimo di fruizione delle restanti ferie. Sono stati inoltre introdotti nuovi articoli in materia di tutela dei disabili, di molestie sessuali, di violenze di genere e di permessi solidali. Sono stati altresì riviste, in concerto con i sindacati che hanno rilevato diverse storture in merito, i criteri di utilizzo del lavoro somministrato. E tante altre modifiche che hanno sostanzialmente migliorato il precedente articolato contrattuale.

 

Veniamo alla tematica universalmente ritenuta tra le più importanti: gli aumenti salariali. Cosa può dirci a riguardo?

Sul tema, certamente importante, ritengo molto utile precisare che in questo rinnovo, avvenuto 6 mesi dopo la scadenza del contratto, non sono stati previsti una tantum. È inoltre doveroso sottolineare che nella quantificazione degli importi salariali si è dovuto tenere conto anche dell’aumento della durata contrattuale, passata dai precedenti tre agli attuali quattro anni.

L’aumento delle retribuzioni a regime (dicembre 2020), con riferimento al 4° livello, sarà di 55 euro secondo le seguenti scadenze:

  • 10 euro a luglio 2017;
  • 14 euro ad agosto 2018;
  • 14 euro a settembre 2019;
  • 17 euro a ottobre 2020.

Va altresì detto che ai 55 euro di aumento retributivo andranno aggiunti 10 euro mensili del fondo di assistenza sanitaria integrativa Est (che però dovranno essere riconosciuti ai lavoratori solo dal 1° luglio 2018).