Ultima fase per il recupero del credito

È giunto il momento per l’impresario di tutelare la propria posizione creditoria presentando il ricorso per decreto ingiuntivo presso l’autorità giudiziaria, che può essere il Giudice di Pace, per i crediti di valore fino a 5.000 euro, oppure il tribunale nei casi in cui la cifra sia superiore. Quali sono poi i tempi di attesa e cosa succede?

Una volta formato il fascicolo – contenente il testo del ricorso per decreto ingiuntivo, la procura con la quale si conferisce l’incarico all’avvocato e i vari documenti diretti a provare l’esistenza, la certezza e la liquidità del proprio credito – deve essere depositato presso l’autorità giudiziaria. Il deposito avviene in forma cartacea innanzi al Giudice di Pace. Se invece è competente il Tribunale, il deposito avviene in forma telematica. Compiuto il deposito, del quale, è bene specificarlo, si occuperà unicamente l’avvocato, occorre attendere che il Giudice emetta la pronuncia di ingiunzione.

I tempi tecnici di accoglimento del ricorso, in genere, non sono lunghi. Il Codice di procedura civile, all’art. 641, dispone che in presenza dei requisiti validi il decreto debba essere emesso dal Giudice entro trenta giorni dal deposito. Non si tratta però di un termine tassativo, pertanto il tempo necessario all’emissione dipenderà dal carico di lavoro di ciascun ufficio. Statisticamente si può affermare che i procedimenti innanzi al Giudice di Pace siano più snelli e veloci. Questo è positivo per l’impresario funebre: probabilmente, nella maggior parte dei casi, l’impresario procederà per somme inferiori ai 5.000 euro, per i quali è unicamente competente il Giudice di Pace. Il Giudice, esaminato il ricorso e accolto la domanda, emetterà il vero e proprio decreto ingiuntivo. Al debitore verrà ingiunto di pagare il credito capitale del servizio funebre, al quale si aggiungeranno gli interessi maturati su tale credito e le spese di giudizio (comprensive del compenso professionale dovuto all’avvocato). Il decreto andrà poi notificato al debitore nel modo che l’avvocato riterrà opportuno: a mani tramite l’ufficiale giudiziario, a mezzo posta o anche via posta elettronica certificata (se il debitore è titolare di un indirizzo mail PEC). Avvenuta la notifica, il debitore sarà formalmente obbligato a pagare la somma indicata nel decreto è avrà un termine di 40 giorni (o di 10 giorni nel caso si sia ottenuta la provvisoria esecuzione) per proporre un’eventuale opposizione al decreto. Se si vorrà opporre, il debitore dovrà fornire le prove che il credito vantato dall’impresario non sia fondato (un’eventualità piuttosto difficile da provare nel caso dei servizi funebri). Se invece il debitore non si oppone e non paga entro il termine stabilito, si potrà procedere alla fase di esecuzione. L’avvocato farà le necessarie ricerche e valuterà quale forma di esecuzione sia la più idonea. Si potrà procedere al pignoramento mobiliare (si potrà, per esempio, chiedere che venga pignorata l’automobile intestata al debitore), al pignoramento immobiliare oppure, nel caso il debitore sia un lavoratore dipendente, al pignoramento di una parte del suo stipendio. Indipendentemente dalla forma di esecuzione intrapresa, il decreto ingiuntivo non opposto diventerà un formale titolo esecutivo nelle mani dell’impresario e tutelerà pienamente e validamente il suo credito fino a che non verrà integralmente soddisfatto.