Un’iniziativa più energica

La lettera di messa in mora è un utile strumento da utilizzare quando altre iniziative non hanno prodotto i risultati sperati ed è necessario rivolgersi a un avvocato. L’invito alla sottoscrizione di un piano di rientro del debito, così come l’invio di una lettera di sollecito, possono non produrre i risultati sperati. Si dimostra quindi necessaria un’iniziativa più energica. Decorso il termine da voi stabilito nella lettera di sollecito, dovrete rivlettera di messa in moraolgervi a chi potrà tutelare pienamente i vostri interessi: l’avvocato. Una volta ricevuto l’incarico, come ultimo tentativo di ottenere il pagamento in via stragiudiziale l’avvocato invierà al debitore una lettera di messa in mora. La forma di questa comunicazione è pressoché la stessa della lettera di sollecito.
Ciò che la contraddistingue, tuttavia, è la costituzione in mora del debitore, prevista dall’art. 1219 del Codice Civile. Questa comunicazione è idonea a interrompere i termini della prescrizione. Infatti, anche il diritto di credito di un impresario funebre, con il passare del tempo è soggetto all’estinzione (dieci anni secondo l’art. 2946 del Codice Civile). Pertanto la mancata azione da parte dell’impresario porterebbe alla cancellazione automatica del diritto di credito una volta decorsi i termini stabiliti dal codice civile. Con la lettera di messa in mora si interrompe l’estinzione automatica del proprio diritto di ottenere il pagamento. L’avvocato intimerà al debitore un nuovo termine per il pagamento e lo informerà che decorsa tale data si procederà per vie giudiziali. Il legale potrà, se lo ritiene opportuno, chiedere che il debitore paghi anche le spese per il proprio intervento. Una volta trascorso il termine indicato nella lettera di messa in mora, se il debitore non avrà riscontrato nemmeno la comunicazione del vostro legale, non ci sarà altra scelta che tutelare la propria posizione creditoria davanti all’autorità giudiziaria: il Giudice di Pace o il Tribunale.